Blue Flower

STATUTI ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER UN TERRITORIO SENZA GRANDI PREDATORI

I termini utilizzati in questi statuti per una persona, il suo stato o la sua funzione si applicano a donne a uomini allo stesso modo.


Nome, sede e scopi


Art. 1 Nome
Con il nome di "Svizzera per un territorio senza grandi predatori" si intende un'Associazione ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile. L'Associazione è apolitica e
aconfessionale.


Art. 2 Scopi
L'Associazione si impegna per avere un territorio Svizzero senza grandi predatori.
Essa persegue in particolare i seguenti scopi:
• Difende gli interessi a livello nazionale dell’agricoltura, del turismo, della caccia ed altri settori economici e opera nel sostegno e nella difesa della popolazione contro la presenza dei grandi predatori (in particolare lupo, orso, lince, sciacallo dorato, ecc.);
• Raggruppa e coordina le aspirazioni indicate nelle singole regioni del paese e con altri partner;
• Intrattiene delle relazioni internazionali in particolare allo scopo di far conoscere le esperienze nei rapporti con i grandi predatori in altri paesi;
• Informa il pubblico sui problemi inerenti i grandi predatori;
• Fa da consulente ai membri nell'affrontare le conseguenze dirette e indirette della presenza dei grandi predatori sul territorio svizzero.


Art. 3 Sede
La sede dell'Associazione si trova presso la sede del Segretariato.

Membri


Art. 4 Adesione all’Associazione
Membri sono le Associazioni cantonali o regionali che perseguono simili obiettivi e che sono state accettate dall’Assemblea dei delegati.
Le Associazioni affiliate si estendono sul territorio di una parte di un cantone, un  cantone intero o più Cantoni. Seguono nel loro territorio gli stessi obiettivi dell'Associazione nazionale e contribuiscono alla realizzazione dei compiti cantonali e regionali specifici.
Delle organizzazioni nazionali che hanno degli scopi molto vicini all’Associazione possono essere membri passivi senza diritto di voto.
L'Assemblea dei delegati decide sull'ammissione di nuovi membri e la loro esclusione.


Art. 5 Diritti e doveri dei membri
Ogni membro approfitta dei diritti che gli sono attribuiti dalla legge e in conformità ai presenti Statuti.
I membri sono obbligati a sostenere gli scopi dell'Associazione e a rispettare gli statuti e le decisioni degli organi dell’Associazione. Sono tenuti ad evitare tutto ciò che potrebbe danneggiare la reputazione o gli scopi dell'associazione.
Ogni membro è tenuto a versare la quota sociale fissata.
La responsabilità personale dei soci è esclusa. Per le obbligazioni  dell’Associazione, risponde esclusivamente il suo patrimonio.


Art. 6 Perdita della qualità di membro
La qualità di membro viene persa in caso di dimissioni o esclusione.


Art. 7 Dimissioni
Le dimissioni dall’Associazione vengono fatte mediante dichiarazione scritta al Consiglio direttivo. Sono possibili in qualsiasi momento ed hanno effetto immediato.
Un rimborso di quote sociali già pagate non è possibile.


Art. 8 Esclusione
L’Assemblea dei delegati può escludere un membro che danneggia gli interessi dell’Associazione in maniera grave. Il membro ha il diritto di essere ascoltato prima della decisione. L'esclusione avviene senza motivazione.


Finanze


Art. 9 Quote sociali
L'Associazione finanzia le sue spese attraverso le quote sociali dei suoi membri, i proventi da azioni ed eventi, così come da donazioni di benefattori e  simpatizzanti.
La quota di adesione è fissata dall'Assemblea dei delegati. Ogni membro è obbligato a pagare questa quota.
I membri dimissionari o che sono stati esclusi non hanno diritto né al rimborso delle quote sociali né al patrimonio dell’Associazione.


Organi


Art. 10 Generale
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) L'Assemblea dei delegati
b) Il Consiglio direttivo
c) La Segreteria
d) L’Ufficio di revisione dei conti

Assemblea dei Delegati


Art. 11 Composizione
L'Assemblea dei delegati è l’organo supremo dell’Associazione ed è composta da tutti i membri che hanno adempiuto ai loro obblighi finanziari.


Art. 12 Convocazione
L'assemblea dei delegati è convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta le attività in corso lo richiedono, almeno una volta all'anno entro la fine di Aprile. Il Consiglio direttivo o 1/5 dei membri possono chiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati.
Data e ordine del giorno vanno comunicati almeno 20 giorni prima dell’Assemblea.


Art. 13 Diritto di voto
All’Assemblea dei delegati, ogni membro ha diritto ad avere due delegati.
All’Assemblea dei delegati, ogni delegato ha diritto ad un voto.
I delegati non possono essere contemporaneamente anche membri del Consiglio direttivo.


Art. 14 Conduzione, votazioni, elezioni e decisioni
La conduzione dell’Assemblea dei delegati spetta al Presidente o ad un altro membro del Consiglio direttivo.
L’Assemblea dei delegati può essere svolta, in casi specifici e ben giustificati, anche attraverso media elettronici (p.es. videoconferenza).
Le decisioni dell'Assemblea dei delegati vengono adottate a maggioranza semplice. Possono votare solo i membri che hanno pagato la quota sociale annuale.
Si vota per alzata di mano, a meno che 1/5 dei membri presenti chiedono una votazione scritta.
In una situazione di pareggio, decide il voto del Presidente o del membro del Consiglio direttivo che conduce l’Assemblea.
Se durante le elezioni verrà proposto un numero di candidati uguale ai posti vacanti, i candidati saranno eletti tacitamente.
Se ci sono più candidati che posti vacanti, al primo turno vengono eletti i candidati che hanno la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1 dei voti validi). In un secondo turno di votazione è considerata la maggioranza relativa (risulta eletto colui che riceve il maggior numero di voti).


Art. 15 Richieste dai membri
Richieste e proposte possono essere presentate all’Assemblea dei delegati da qualsiasi membro. Le richieste devono essere presentate per iscritto al Presidente
15 giorni prima dell‘Assemblea. Tali richieste devono essere messe all'ordine del giorno.


Art. 16 Compiti
L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione.
Sono di competenza dell'Assemblea:
− Elezione del Consiglio direttivo e dell’Ufficio di revisione dei conti per un periodo di 2 anni
− Elezione del Presidente
− Approvazione del rapporto annuale
− Approvazione dei conti annuali e del budget
− Scaricare gli organi dell’Associazione
− Determinare la quota sociale
− Decidere le attività principali dell’Associazione
− Ammettere ed escludere i membri
− Modificare gli Statuti
− Sciogliere l’Associazione

Consiglio direttivo


Art. 17 Composizione
Il Consiglio direttivo è composto da 5-11 membri come segue: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere e Membri. È eletto per un periodo di 2 anni.
La rielezione è possibile.
Nella composizione del Consiglio direttivo bisogna considerare una rappresentanza equilibrata delle differenti regioni del paese e dei membri.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei delegati, mentre per gli altri incarichi il Consiglio direttivo si costituisce autonomamente.
Il Consiglio direttivo può istituire delle commissioni e delegarle dei compiti specifici.
Le commissioni sono sotto il controllo del Consiglio direttivo.


Art. 18 Compiti
Il Comitato direttivo gestisce gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso l’esterno. Esso svolge anche tutte le attività di gestione ed è responsabile di tutti gli interessi dell'Associazione che non sono stati assegnati dagli statuti o dai regolamenti ad un altro organo sociale.
In particolare sono di competenza del Consiglio direttivo i seguenti compiti:
− Stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati
− Mettere in pratica le decisioni dell’Assemblea dei delegati
− Preparazione di comunicati / prese di posizione
− Definizione della segreteria
− Costituzione di commissioni
− Utilizzo delle risorse finanziarie
− In casi isolati e ben giustificati il Consiglio direttivo può decidere autonomamente di deliberare delle spese straordinarie che non superano i 10'000 franchi.


Art. 19 Riunioni
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che le attività di gestione lo richiedono.
In caso di votazioni, vale la maggioranza semplice dei membri presenti. In situazione di pareggio, decide il voto del Presidente o della persona che dirige la riunione.


Segreteria


Art. 20 Designazione e compiti
La segreteria viene definita dal Consiglio direttivo.
I compiti della segreteria comprendono in particolare:
• Svolgere le attività correnti dell’Associazione;
• Preparare le riunioni del Consiglio direttivo e l’Assemblea dei delegati;
• Mettere in pratica le decisioni del Consiglio direttivo;
• Gestire la contabilità dell’Associazione;
• Progettare e realizzare il lavoro di comunicazione;
• Curare i contatti con i membri e altri partner;
• Garantire gli scambi internazionali;
• Fornire servizi di consulenza per i membri, se necessario attingendo a ulteriori esperti esterni.
Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e all’Assemblea dei delegati con voto consultivo.


Ufficio di revisione dei conti


Art. 21 Composizione e funzioni
L’Ufficio di revisione dei conti è composta da due revisori che vengono eletti per un periodo di 2 anni dall’Assemblea dei delegati. I revisori non possono essere membri dell'Associazione.
L’Ufficio di revisione dei conti verifica i conti annuali dell'Associazione. Esso formula i risultati delle sue analisi in un rapporto scritto e fa le proposte necessarie all’Assemblea dei delegati.

Disposizioni generali


Art. 22 Rappresentanza dell’Associazione
La firma legalmente vincolante per l’Associazione è quella collettiva del Presidente o del Vicepresidente con il responsabile della segreteria.


Art. 23 Anno contabile
L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.


Revisione degli statuti


Art. 24 Revisione degli statuti
Le domande di revisione degli statuti devono essere presentate al Presidente almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.
La decisione di rivedere gli statuti richiede una maggioranza del 2/3 dei voti dei membri con diritto di voto presenti all’Assemblea dei delegati.


Scioglimento dell’Associazione


Art. 25 Scioglimento dell’Associazione
L'Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea dei delegati. Le istanze di scioglimento dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima dell’Assemblea dei delegati.
La decisione di sciogliere l’Associazione richiede una maggioranza dei 4/5 dei voti dei membri con diritto di voto presenti all’Assemblea dei delegati.
Lo scioglimento dell'Associazione viene effettuato dal Consiglio direttivo. L'Assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice dei membri presenti l’utilizzo del patrimonio dell’Associazione. Tuttavia, il patrimonio sociale deve essere devoluto ad un’organizzazione o istituzione che persegue degli scopi uguali o molto simili all’Associazione.

Disposizioni finali


Art. 26 Disposizioni finali
Questi statuti sono stati approvati all’Assemblea costitutiva del 10 settembre 2015 a Berna ed entrano in vigore con effetto immediato.

Visite agli articoli
678965